Obblighi formativi ECM 2017-2019
La Commissione nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi Ecm che per il triennio 2017-2019 sono pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
L’art. 1 prevede un sistema premiante per i professionisti virtuosi disponendo che:
a) i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 Ottobre 2014);
b) i professionisti sanitari che nel triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Si prevede che, fermo restando l’obbligo di 150 crediti al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni, non è più previsto l’obbligo di acquisire, comunque ogni anno, mediamente 50 crediti più o meno il 50%, ma si prevede anche la possibilità che per un anno il professionista possa non acquisire alcun credito.
Nella riunione del 13 dicembre la Commissione nazionale Ecm ha deliberato, inoltre, in materia di:
1. Dossier formativo:
– il Dossier formativo (Df) che può essere individuale (Dfi) e di gruppo (Dfg) rappresenta l’espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider;
– la definizione del dossier formativo individuale o di gruppo consentirà ad ogni professionista di vedersi riconosciuta una riduzione di n. 30 crediti per il triennio 2017-19 quale bonus per il professionista.
Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) costruzione del dossier;
b) congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
c) coerenza relativamente alle aree – pari ad almeno il 70% – tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.
2. Recupero crediti Ecm non acquisiti nel triennio 2014-2016:
– a tale proposito si prevede, che tutti i professionisti che nel triennio 2014-2016 non hanno adempiuto completamente all’obbligo (150 al netto di esoneri ed esenzioni) ma che hanno, comunque, acquisito almeno la metà dei crediti dovuti, avranno tempo tutto l’anno 2017 per regolarizzare la propria posizione. infatti si potranno recuperare sino al 50% dei crediti complessivi dovuti nel triennio;
– per conoscere il numero esatto dei crediti dovuti nel triennio si invitano tutti i colleghi a registrarsi e consultare la propria anagrafica sul Co.Ge.A.P.S.
Nella riunione del 13 dicembre la Commissione ha altresì approvato la nuova delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività Ecm” che sostituisce la precedente regolamentazione a partire dagli eventi che saranno accreditati nel 2017.
Entrambe le delibere sono allegate nella sezione a lato.
Delibera crediti 2017-2019
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Delibera_criteri_assegnazione_crediti