In Italia la regolamentazione della formazione infermieristica avviene a partire dal 1925: infatti le prime Scuole vengono istituite con Rdl 15 agosto 1925, n. 1832 (Facoltà della istituzione delle Scuole-convitto professionali per infermiere e di Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici). Per accedervi viene richiesta la licenza elementare, che però di fatto non è obbligatoria in mancanza di candidate che ne siano in possesso.
Nel 1934 le norme sulla formazione infermieristica vengono inserite nel Testo Unico delle leggi sanitarie.
L’ Accordo di Strasburgo del 25 ottobre 1967 stabilisce i requisiti minimi di accesso per le Scuole infermieristiche e il monte-ore minimo di insegnamento da impartire, che è pari a 4600 ore. Nel 1971 la legge 124 sopprime l’obbligo di internato e la denominazione Scuola-convitto viene sostituita con quella di “Scuola per infermieri professionali”. Inoltre viene consentito l’accesso agli uomini.
La legge 795 del 15 novembre 1973 ratifica il dettato comunitario e il successivo Dpr 867 del 13 ottobre 1975 modifica gli ordinamenti didattici prevedendo un percorso formativo di tre anni, a cui si accede con una scolarità di 10 anni (biennio di scuola media superiore).
Con il Dpr 761 del 20 ottobre 1979, quando vengono definiti i profili professionali delle figure infermieristiche, per la prima volta si parla di “operatore professionale dirigente” e successivamente, con la normativa concorsuale del 1982, il diploma conseguito presso le Scuole universitarie dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica diventa requisito obbligatorio per chi voglia partecipare ai concorsi per Direttore didattico e Capo dei servizi sanitari ausiliari.
La legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, istituisce, tra l’ altro, il “diploma universitario di primo livello in Scienze infermieristiche”. Secondo questa legge il nuovo titolo di studio “ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali”.
L’ ordinamento del corso di diploma universitario in Scienze infermieristiche è stabilito dalla tabella XXXIX ter, di cui al Dm 2 dicembre 1991. Tuttavia questo provvedimento, pur creando le premesse per un profondo rinnovamento, non interferisce con le tradizionali Scuole per infermieri professionali. Il corso di diploma universitario costituisce infatti un canale formativo parallelo a quello delle Scuole che operano in ambito regionale, rilasciando diplomi che conservano integro il loro valore abilitante ai fini dell’esercizio professionale.
Il Dlgs 502 del 1992 e successive modificazioni sancisce – dopo un breve periodo di transizione (“doppio binario”) – il definitivo passaggio alla formazione universitaria. Il 502/92 prevede, di conseguenza, come requisito obbligatorio per l’ammissione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Il titolo rilasciato al termine del corso è un “diploma universitario” a firma del Rettore dell’Università e del responsabile della struttura sede di formazione. Tra il 1994 e il 1998 le Regioni stipulano i protocolli d’intesa con le Università, che diventano così l’unico canale di accesso alla professione infermieristica.
Il Dm del 24 luglio 1996 disegna il nuovo ordinamento didattico universitario e rivede ancora una volta la denominazione del titolo, che diventa “diploma universitario per infermiere”.
Un ulteriore intervento legislativo, il Dm 509/99, ridefinisce gli assetti del sistema universitario nel quale ormai si colloca a pieno titolo la formazione infermieristica.
Gli anni Novanta vedono cambiamenti importanti anche nelle normative che regolamentano l’esercizio professionale, che qui citiamo per la loro stretta connessione con la riforma dei percorsi formativi: i decreti sul profilo professionale dell’infermiere (Dm 739/94) e dell’infermiere pediatrico (Dm 70/97), la legge sull’abrogazione del mansionario ( 42/99), la legge 251/2000 sulla dirigenza infermieristica.
Un primo concreto passo verso l’attivazione della laurea specialistica arriva con il decreto Murst del 2 aprile 2001, che definisce le competenze dei laureati specialisti, che devono possedere “una formazione professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca (…e) sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, organizzativo, gestionale, di ricerca in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi”. Queste competenze sono in linea con l’evoluzione di quel processo di professionalizzazione che è stato più volte sostenuto da un’offerta formativa diversificata e coerente con la crescita del ruolo e delle funzioni infermieristiche. L’accesso a tale livello di formazione è consentito anche a coloro che sono in possesso del titolo abilitante all’esercizio professionale rilasciato in base al vecchio ordinamento, nonché della maturità quinquennale ( legge 1/2002).
Nel dicembre 2003, dopo l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell’Accordo tra il ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome sulla determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie, anche il Miur si pronuncia positivamente sull’attivazione delle Lauree specialistiche e ratifica la decisione. Il Consiglio universitario nazionale (Cun) costituisce quindi uno schema di ordinamento didattico per le singole classi specialistiche al fine di assicurare la formazione di figure professionali uniformi sul territorio nazionale.
Ma bisogna aspettare il 2004 per la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica. Con decreto del 9 luglio 2004 il Miur fissa le modalità e i contenuti delle prove di ammissione alla laurea specialistica delle professioni sanitarie e con i decreti del 27 luglio 2004 e del 1° ottobre 2004 definisce i posti per le relative immatricolazioni.
Il ministero dell’Università, recependo le indicazioni del ministero della Salute, per l’anno accademico 2004_2005, assegna alla classe SNT- SPE/1 (Scienze infermieristiche ed Ostetriche), 578 posti complessivi. (Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2004, n.181) e i corsi partono in 15 Università italiane.
Il contestuale Dm 270/04 che riforma degli ordinamenti didattici universitari non interviene comunque sui percorsi formativi delle classi che attengono alle professioni sanitarie “preordinati per l’accesso alle attività professionali”, ma ne modifica solo la denominazione da corso di laurea specialistica in “corso di laurea magistrale”.