In Italia si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc. finalizzati all’aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista, o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutare in termini di effettiva utilità.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal testo legislativo 19 giugno 1999, n.229 ha voluto istituzionalizzare anche il nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del programma E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell’art.16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l’altro, di “… definire i criteri formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo…” e di “… definire i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative…”.
La Commissione, costituita con decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.
Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l’E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
È esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto MURST del 03 novembre 1999, n. 502, pubblicato nella G.U. n. 2 del 04 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza”di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d (“Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 05 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 del 08 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.