Obbligo di comunicazione all’OPI di appartenenza del proprio domicilio digitale (indirizzo PEC)
Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra professionisti e pubbliche amministrazioni, l’art. 37 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo), ha sostituito, per quanto qui d’interesse, il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.
Il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del d.l. n. 185/ 2008 prevede, in particolare, che “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.